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COMUNE DI GALATRO
Statuto Comunale


TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I
La Comunità, l'autonomia, lo Statuto

Art. 1
La Comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili ai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla Legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue tali finalità.

Art. 2
L'autonomia

1. Il Comune è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, dal presente Statuto e dai vari regolamenti.
2. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 3
Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.
2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della Legge.
4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.
5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo IX.

CAPO II
Il Comune


Art. 4
Il ruolo

1. Il Comune di Galatro è un Ente autonomo che rappresenta la Comunità che vive nel territorio.
2. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'Ordinamento.
3. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
4. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.
5. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
6. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
7. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
8. Stabilisce gli indirizzi generali per l'assetto del proprio territorio, valutando la vocazione delle sue componenti e rafforzando i rapporti di collaborazione con la Comunità Montana del Versante Tirrenico Settentrionale di cui fa parte.
9. Concorre alla elaborazione del programma pluriennale di sviluppo e degli altri piani e programmi della Regione, della Provincia e della Comunità Montana.
10. Al fine di trarre un vantaggio morale e materiale alla popolazione amministrata, nonché per migliorare e manifestare la propria immagine all'esterno, il Comune promuove gemellaggi con comunità locali esterne.

Art. 5
Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonome entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità con esclusione di quelli che la Costituzione e la Legge attribuiscono ad altri soggetti.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'istruzione, alla salute, agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi; dell'assetto e utilizzo del territorio concorrendo alla difesa del suolo, delle risorse idriche dell'ambiente ecologico e del paesaggio; dello sviluppo economico coordinando le attività commerciali, tutelando e promovendo lo sviluppo dell'artigianato; promuove ed incentiva le iniziative volte ad esaltare la vocazione turistica e termale del Comune.
3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla Legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.
6. Il Comune opera, altresì, per riconoscere ed assicurare il diritto allo studio, nonché per salvaguardare e promuovere i beni storico-artistici culturali ed in generale le tradizioni e la cultura locale.

Art. 6
L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione e della legalità democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n° 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 7
Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
3. La sede del Comune è sita nel Palazzo San Nicola posto in via Vittorio Veneto.
4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso concessi con D.P.R. n° 1642 del 18.3.85 e così descritti:
STEMMA: Troncato semipartito; nel primo, d'azzurro, al Vescovo di carnagione, nascEnte dalla partizione, barbuto di bianco, vestito d'argento, mistrato d'oro, benedicEnte con la mano destra, impugnante con la mano sinistra il pastorale d'oro, in abarra; nel secondo, d'argento, al leone di nero, coronato all'antica con corona di tre punto dello stesso, linguato di rosso, impugnante con le zampe anteriori lo scudo inquartato, nel I° e nel III° palato di oro e di rosso, lo scudo timbrato da corona all'antica di cinque punte d'oro; nel terzo, troncato: nel I° d'oro al leone nascEnte di nero, coronato con corona di nero all'antica di tre punte, linguato di rosso, alla inferriata d'argento, di dieci pezzi, cinque in banda e cinque in barra.
Ornamenti esteriori da Comune.
GONFALONE: Drappo troncato di giallo e di rosso riccamEnte ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: "COMUNE DI GALATRO".
Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con Bluette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome.
Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

CAPO III
La Potestà regolamentare


Art. 8
I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli, ad eccezione di quelli relativi all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e di contabilità.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto della Legge e secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
3. I regolamenti, ad eccezione di quelli relativi all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e contabili, sono soggetti a una duplice pubblicazione all'albo pretorio a norma dell'art. 47 della Legge 8.6.90 n°142.

CAPO IV
Le funzioni di programmazione e pianificazione


Art. 9
Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della Legge regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali, turistiche, termali e naturali del suo territorio.
5. Le funzioni di cui al presEnte articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.


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