COMUNE DI GALATRO
Statuto Comunale
TITOLO II
GLI ORGANI
CAPO I
Ordinamento
Art. 10
Norme generali
1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi del Comune la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della Legge.
3. La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi del Comune, per realizzare una efficiEnte ed efficace forma di governo della collettività comunale.
4. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna prevedendo, se opportuno, la presenza di entrambi i sessi negli enti, aziende, istituzioni da esso dipendenti.
CAPO II
Il Consiglio Comunale
Art. 11
Ruolo e competenze generali
1. Il Consiglio comunale esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presEnte Statuto.
4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, fatti salvi i casi di sospensione o scioglimento, limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 12
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dall'art. 32 della Legge 8.6.90 n°142 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il consiglio con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
3. Il consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del programma amministrativo.
4. Il consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti nei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
5. Il consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
6. Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
Art. 13
Funzioni di controllo politico-amministrativo
1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presEnte Statuto e dai regolamenti, per le attività:
a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per dine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedEnte comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.
4. Il consiglio esamina la relazione formulata dalla Giunta comunale sulla propria attività, ai sensi dell'art. 35 della legge 8.6.90 n°142 e successive modifiche e ogni altra relazione della Giunta.
5. È istituito, con inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presEnte Statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.
6. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione consiliare competEnte, alla Giunta comunale, ai Capigruppo consiliari ed al Revisore dei conti dei risultati di cui al precedEnte comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.
7. Il Revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrEnte capaci di incidere negativamEnte sul risultato dell'esercizio;
c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte.
8. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.
Art. 14
Gli atti fondamentali
1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della Legge 8.6.90 n°142, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della Legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
Art. 15
Le nomine dei rappresentanti
Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamEnte riservate dalla Legge.
Art. 16
Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali
1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio.
4. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento ha diritto di ottenere:
- dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.
Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamEnte previsti dalla Legge.
5. Ogni consigliere comunale ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio. Ha inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamEnte al protocollo dell'Ente lo stesso giorno della presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamEnte efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga. In caso di più consiglieri dimissionari, si procede alla surroga con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. In caso di dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamEnte presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, non si fa luogo alla surroga e si procederà allo scioglimento del Consiglio.
7. Il consigliere che per motivi personali, di parEntela, professionali o di altra natura abbia interessa ad una deliberazione deve astenersi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistEnte il conflitto di interessi.
8. Ai sensi dell'art. 289 dl T.U. n°148/1915, decade dalla carica il consigliere che non partecipa, senza giustificati motivi, ad una intera sessione ordinaria del Consiglio comunale.
9. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del T.U. della Legge per la composizioni degli organi della amministrazione comunale, approvato con D.P.R. 16.5.60 n°570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7 - comma 7° - della Legge 25.3.93 n°81.
10. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamEnte l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15 - comma 4 bis - della Legge 19.3.90 n°55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18.1.92 n°16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Nel caso sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del primo capoverso del comma 10.
Art. 17
I gruppi consiliari e la conferenza dei Capo Gruppo
1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Consiglio il nome del Capo gruppo nella prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo gruppo il consigliere più anziano per età del Gruppo.
3. I consiglieri che non intendono aderire o che dopo l'adesione non intendono più far parte di alcuno dei gruppi costituiti, possono costituire il gruppo misto.
4. La conferenza dei capo gruppo è formata dai capo gruppo di ciascun gruppo consiliare ed è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di competenza; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
5. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capo gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.
6. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
Art. 18
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti, stabilendone il numero, la composizione e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella di insediamento.
2. Esse hanno competenza per materia e sono composte con criterio proporzionale, garantendo la presenza a ciascuna di esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo di minoranza.
3. La costituzione delle commissioni consiliari permanenti viene effettuata nella riunione consiliare successiva a quella d'insediamento e la nomina viene effettuata con votazione in forma palese.
4. Ogni commissione nomina, nel proprio seno, un PresidEnte, un vice PresidEnte ed un consigliere segretario.
5. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto. Su invito del PresidEnte della commissione possono intervenire senza diritto di voto il Segretario ed i responsabili dei servizi.
6. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.
Art. 19
Commissioni speciali
1. Il Consiglio comunale può nominare commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, il Consiglio può costituire - nel suo seno - commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai responsabili dei servizi comunali. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, proporzionalmEnte alla composizione dei gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.
Art. 20
Le Commissioni comunali
1. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamEnte costituite dai componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.
Art. 21
Iniziativa delle proposte
1. L'iniziativa delle proposte di atti e di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco e a tutti i Consiglieri.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.
Art. 22
Presidenza del Consiglio comunale
1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presEnte Statuto.
2. La prima seduta del consiglio è convocata dal Sindaco neo-eletto. Per le sedute successive, in caso di assenza del Sindaco, il consiglio può essere convocato dal vice-Sindaco.
3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
È seduta ordinaria quella che si tiene all'inizio di ogni trimestre per l'esercizio delle ordinarie funzioni e l'adozione di provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.
È seduta straordinaria quella che si tiene ogni qualvolta si ravvisi la necessità per questioni non procrastinabili alla prossima seduta ordinaria.
È seduta d'urgenza quella determinata da motivi rilevanti ed eccezionali la cui trattazione richiede tempi brevi ed incompatibili con i termini della seduta straordinaria.
L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare è notificato ai consiglieri nei seguenti termini:
5 giorni prima della seduta ordinaria;
3 giorni prima della seduta straordinaria;
24 ore prima della seduta d'urgenza;
ed inoltre è pubblicato all'albo e portato a conoscenza della cittadinanza mediante manifesti.
Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la segreteria nel giorno della riunione e nel giorno precedEnte non festivo, durante l'orario d'ufficio.
4. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà dei consiglieri assegnati al Comune, in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri. Fanno eccezione i casi per i quali la legge o il presEnte Statuto prescrivono espressamEnte maggioranze speciali dei presenti. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamEnte e quelli che si allontanano prima della votazione.
5. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la Legge od il presEnte Statuto prescrivono espressamEnte, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
6. Le votazioni sono effettuate con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
7. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
8. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, coadiuvato dal personale di segreteria. Partecipano pure i responsabili dei servizi, su richiesta del Sindaco o del Segretario, per relazionare su pratiche di competenza o esprimere pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dagli Assessori e dai consiglieri.
9. Il processo verbale indica i punti principali della discussioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione ed inserimento in esso delle rettificazioni eventualmEnte richieste dai consiglieri. Le deliberazioni sono firmate dal PresidEnte e dal Segretario.
Art. 24
Sedute aperte e audizioni
1. Possono essere convocate sedute consiliari aperte alla partecipazione di Enti, Associazioni, Aziende, Organizzazioni interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno; il tal caso i relativi rappresentanti hanno diritto di prendere la parola.
2. Per particolari argomenti può essere convocata apposita seduta del Consiglio, aperta alla partecipazione del pubblico, anche fuori dalla sede comunale.
3. Il Consiglio può disporre audizioni conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'Ente.
4. Nelle sedute previste ai commi 1 e 2 del presEnte articolo le funzioni di segretario possono essere svolte da un consigliere appositamEnte designato dal Consiglio.
5. L'avviso di convocazione sarà notificato ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, tranne casi di calamità naturali o eventi eccezionali per i quali i consiglieri dovranno essere tempestivamEnte avvisati con ogni utile sistema di comunicazione.
CAPO III
La Giunta Comunale
Art. 25
Composizione
1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le proprie funzioni collegialmEnte.
2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a quattro.
3. Il Sindaco può nominare assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
4. Il numero degli assessori esterni non può essere superiore ad un quarto dei componenti della Giunta.
5. Essi partecipano alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari dei settori cui sono preposti senza diritto di voto, possono illustrare esclusivamEnte argomenti di loro competenza. Non determinano la validità dell'adunanza.
Art. 26
Nomina
1. La Giunta fra cui il vice-Sindaco è nominata dal Sindaco ed entra subito in carica.
2. Della nomina è data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta succe4ssiva all'elezione unitamEnte alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore, non può essere nel mandato successivo ulteriormEnte nominato assessore.
4. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Non possono essere nominati assessori, per un periodo di cinque anni, gli amministratori riconosciuti dalla Corte dei Conti, anche in primo grado, responsabili di danni prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario.
Art. 27
Ruolo e competenze generali
1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del consiglio.
3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmEnte redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio comunale, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.
5. La Giunta riferisce annualmEnte al consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
Art. 28
Esercizio delle funzioni
1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione. La Giunta comunale può stabilire riunioni periodiche a data fissa con proprio atto formale. È presieduta dal Sindaco, o in sua assenza, da vice-Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi o quando il Sindaco e il vice-Sindaco, per un determinato argomento devono allontanarsi per motivi personali o di altra natura la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamEnte definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
4. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.
5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
6. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla Legge e dal regolamento interno, l'Assessore più anziano di età.
Art. 29
Decadenza della Giunta
1. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco.
2. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanEnte, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco, ai sensi dell'art. 20 della Legge 25.3.93 n°81. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 20 della Legge 81/93, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Gli assessori singoli decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla Legge, anche nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate alle sedute della Giunta, purché formalmEnte convocate.
5. Nel caso di presentazione da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati di una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti dell'intera Giunta, il Sindaco convoca non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla presentazione l'adunanza del Consiglio comunale nella quale la stessa viene discussa.
6. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ove il Consiglio comunale con votazione espressa per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, approvi una mozione di sfiducia.
Art. 30
Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori
1. La sostituzione di Assessori dimissionari o cessati per altra causa è disposta dal Sindaco e comunicata al Consiglio nella prima seduta.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 31
Norme generali di funzionamento
1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale che può essere coadiuvato dal vice-Segretario.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dipendenti del Comune.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla Legge ed al presEnte Statuto, dal regolamento interno.
5. Le deliberazioni sono firmate dal Sindaco e dal Segretario.
CAPO IV
Il Sindaco
Art. 32
Ruolo e funzioni
1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo. Nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Il Sindaco prima di assumere le funzioni di Ufficiale di Governo presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmEnte la Costituzione Italiana, secondo la seguEnte formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmEnte la Costituzione e le Leggi dello Stato, adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è allo scadere del secondo mandato immediatamEnte rieleggibile alla medesima carica.
5. Esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
6. Convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
7. Quale PresidEnte del Consiglio e della Giunta comunale ne esprime l'indirizzo politico e amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei componenti, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
8. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale e dal Direttore Generale se istituito.
9. Spetta al Sindaco la nomina e la revoca del Segretario comunale e del Direttore Generale se istituito, nonché la nomina dei responsabili degli uffici.
10. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale il Sindaco - entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedEnte incarico - provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, fermo restando il potere sostitutivo del Commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, se istituito, ovvero dal CO.RE.CO., ai sensi dell'art. 17 - comma 45 - della Legge 127/97.
11. Quale ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla Legge della Repubblica.
Art. 33
Rappresentanza e coordinamento
1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presEnte Statuto.
3. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, sentita la commissione dello specifico settore, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
Art. 34
Il vice-Sindaco
1. Il Sindaco all'atto della nomina della Giunta, nomina il vice-Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il vice-Sindaco sostituisce, altresì, il Sindaco nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, come modificato dall'art. 1 della Legge 18.1.92, n°16.
3. Nel caso di contemporanea assenza anche momentanea od impedimento temporaneo del Sindaco e del vice-Sindaco, ne esercita temporaneamEnte tutte le funzioni l'Assessore anziano.
Art. 35
Poteri d'ordinanza
1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di Legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti con tingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla Legge.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presEnte articolo.
5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presEnte Statuto e dal regolamento.
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