COMUNE DI GALATRO
Statuto Comunale
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale
Art. 36
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione
1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti e i cittadini.
2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, condizioni per intervenire direttamEnte nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o sui temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.
3. I diritti di partecipazione, disciplinati dal presEnte Statuto, sono garantiti ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché ai maggiorenni stranieri o apolidi domiciliati nel Comune che vi esercitano la propria prevalEnte attività di lavoro o di studio, con esclusione dei soli diritti o azioni per i quali è prevista necessariamEnte l'iscrizione nelle liste elettorali.
Art. 37
La partecipazione delle libere forme associative
1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del loro diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presEnte Statuto e dal regolamento.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato, le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiEnte; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedEnte comma.
4. Un'apposita Commissione consiliare permanEnte, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazione che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal regolamento, in uno degli albi sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità della vita.
5. Sono istituite la Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la Consulta della Cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità della vita, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere Associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le due Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi.
6. Le due consulte sono elette ogni quattro anni dalle Associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal regolamento comunale per la partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna Consulta elegge il proprio PresidEnte e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.
7. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte di cui al quinto comma.
Art. 38
L'attività di partecipazione delle Consulte
1. Le consulte collaborano con le commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro richiesta, con la sezione preposta al settore di attività della commissione.
2. Le consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni, da questo trasmesse alla commissione consiliare competEnte per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta comunale per conoscenza. La commissione, con la partecipazione del Sindaco e dell'Assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla consulta proponEnte, entro venti giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio od alla Giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto od a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione consiliare e, comunque, entro trenta giorni dallo stesso
3. Le consulte sono previamEnte e congiuntamEnte interpellate dal consiglio, a mezzo del Sindaco e con l'intervento della commissione consiliare competEnte e della Giunta comunale, all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali e del piano regolatore generale.
4. Il Sindaco, su invito della commissione consiliare o della Giunta comunale, richiede il parere della consulta competEnte prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.
5. Le consulte esprimono i parere loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro 15 giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco.
6. Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta all'anno, entro il mese di settembre, una riunione aperta con la partecipazione delle due consulte nella quale il Sindaco illustra lo "stato della Comunità" nei suoi caratteri e connotazioni più significative, rapportato alla situazione esistEnte negli anni precedenti. I Presidenti delle consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, verificano assieme al Consiglio lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.
7. La Giunta comunale assicura alle consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presEnte Statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.
8. La Giunta comunale assicura alle due Consulte i locali per l'esercizio della loro attività.
Art. 39
La partecipazione dei singoli cittadini
1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio della commissione permanEnte di cui all'artl 18 ed assegnate al competEnte organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere notificata a tutti i presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.
2. La commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, o una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.
CAPO II
La consultazione dei cittadini ed i referendum
Art. 40
La consultazione dei cittadini
1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.
Art. 41
Referendum consultivo
1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla Legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalEnte della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di Legge, da almeno 200 elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Il consiglio è tenuto a provvedere, salvo i casi di improponibilità di cui al successivo comma 4°. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al consiglio, che decide definitivamEnte al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnanti al comune.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
e) designazione e nomine dei rappresentanti.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
8. Le consultazioni di cui al precedEnte articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamEnte con altre operazioni di voto.
9. Non si dà luogo alla consultazione referendaria se almeno trenta giorni prima della data fissata per la stessa, l'organo competEnte provvede in maniera conforme alla richiesta referendaria.
10. Il referendum è ritenuto valido se ad esso abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.
11. Un medesimo quesito referendario non può essere riproposto nei due anni successivi la consultazione.
CAPO III
La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
Art. 42
Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo
1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge 7 agosto 1990 n° 241, da quelle applicative previste dal presEnte Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamEnte ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamEnte dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal consiglio. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamEnte necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presEnte comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.
Art. 43
Responsabilità del procedimento
1. Tutti i procedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La Giunta comunale determina definitivamEnte, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, in base alle proposte del Segretario comunale, l'unità organizzativa dipendEnte responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.
3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendEnte, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, nello stesso atto viene stabilito il soggetto competEnte ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.
4. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della Legge 7 agosto 1990 n°241 e la Giunta comunale procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmEnte modificare le deliberazioni di cui al precedEnte comma, adeguandola a quanto stabilito dal regolamento.
5. Il regolamento e gli atti attuativi della Legge richiamati nei precedenti comma sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni, per l'esercizio di tali potestà.
CAPO IV
L'azione popolare
Art. 44
L'azione sostitutiva
1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamEnte la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di Legge, a tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamEnte la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
CAPO V
Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino
Art. 45
Pubblicità degli atti e delle informazioni
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. La Giunta comunale assicura ai cittadini di diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni, delle determinazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma. Il responsabile dell'ufficio amministrativo è responsabile del relativo servizio ed attesta l'avvenuta pubblicazione degli atti sul referto dei messi comunali che provvedono materialmEnte.
5. Con cadenza almeno bimestrale, viene pubblicato e diffuso il B.U.C. - Bollettino Ufficiale del Comune - che contiene gli atti e provvedimenti di maggior rilievo dell'Ente.
Art. 46
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi
1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamEnte rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n° 241. Può essere temporaneamEnte escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmEnte trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.
7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedEnte comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della Legge 7 agosto 1990, n° 241.
CAPO VI
Il Difensore Civico
Art. 47
Istituzione e ruolo
1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal Difensore Civico, organo istituito con il presEnte Statuto che ne regola l'elezione e l'attività.
Art. 48
Requisiti
1. L'elezione del difensore civico avviene fra persone di età non inferiore ai 40 anni dotate di preparazione, esperienza, probità e di laurea in materia giuridico-amministrativa tali da garantire l'idoneità a svolgere i compiti assegnati al suo ufficio.
2. Non può essere eletto difensore civico:
a) chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri comunali;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli assessori provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle UU.SS.LL. e coloro che ricoprono incarichi direttivi in partiti politici;
c) i ministri di culto;
d) gli amministratori ed i dipendenti degli enti, istituti, aziende gestite o controllate dal Comune, nonché gli enti e imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita un'attività di lavoro da cui derivino rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
f) che versa, in seguito a condanna penale in una delle condizioni previste dalla Legge come causa di dipendenza o di sospensione dalla carica di assessore;
g) che risulta sottoposto a misure di prevenzione;
h) coloro che sono stati amministratori nel precedEnte quadriennio;
i) coloro che hanno partecipato alle ultime consultazioni amministrative.
Art. 49
Revoca e decadenza
1. Il Difensore Civico decade dalla carica per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o di Assessore, nonché per il venir meno di alcuno degli altri requisiti previsti dal precedEnte art. 48. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
2. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata dal Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati. La revoca in tal senso formulata da almeno 300 elettori, nei termini previsti per le petizioni.
Art. 50
Elezione
1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica ed a scrutinio segreto. A tal fine ciascun gruppo consiliare e ciascuna associazione iscritta all'Albo di cui all'art. 37, può designare un candidato depositando presso la segreteria comunale, almeno tre giorni prima della seduta di nomina, il curriculum vitae. L'elezione avviene con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, l'elezione, da tenersi in adunanza successiva avverrà fra i due candidati che avranno riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti. Qualora nessun candidato riporterà la maggioranza sempre dei due terzi dei voti, si procederà ad elezione diretta popolare che avrà luogo con le modalità previste in apposito regolamento.
2. Il Difensore rimane in carica quattro anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
3. Il Consiglio comunale, per il rinnovo della carica, va convocato novanta giorni prima della scadenza.
4. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica, nel corso del quinquennio, il Consiglio comunale, entro sessanta giorni, provvede alla nuova elezione.
5. La Giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore Civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'Istituto.
6. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a 1/3 di quella stabilita dalla Legge per il Sindaco.
Art. 51
Prerogative e funzioni
1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessionarie di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso, siano correttamEnte e tempestivamEnte adottati e per chiedere l'annullamento di atti ritenuti lesivi di diritti dei cittadini.
3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamEnte con il funzionario interessato la pratica entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
4. Acquisisce le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati e all'autorità giudiziaria, ove ne ravvisi gli estremi, le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.
5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le necessarie motivazioni, il Difensore Civico, può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
6. Il Difensore Civico interviene sulle richieste scritte e motivate, indicanti le norme violate, presentate da 1/5 dei consiglieri sulle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal consiglio riguardanti:
a) appalti e affidamenti di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni.
A tal uopo i consiglieri devono presentare le istanze, con l'indicazione delle norme violate, al Difensore Civico entro dieci giorni dall'affissione delle delibere all'albo pretorio del Comune. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'Ente entro quindici giorni dalla richiesta, invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati. Se l'Ente non ritiene di modificare la delibera comunicata, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
Art. 52
Rapporti con il Consiglio comunale
1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio comunale, mediante deposito presso l'ufficio di segreteria, entro il mese di marzo, la relazione svolta nell'anno precedEnte, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dallo Statuto.
2. In caso di particolare importanza il Difensore Civico effettua specifiche segnalazioni che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.
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