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COMUNE DI GALATRO
Statuto Comunale


TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
Organizzazione degli uffici e del lavoro


Art. 53
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, in conformità all'art. 6 della Legge 15.5.97, n°127, disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale ed in conformità allo Statuto l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di responsabilità e professionalità.
2. Gli uffici ed i servizi comunali, organizzati secondo i criteri come sopra determinati, assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa volta a conseguire i più elevati livelli di professionalità. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili dei servizi, coordinati dal Segretario comunale o dal Direttore Generale se istituito, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono ed assicurano la massima semplificazione dei procedimenti attraverso l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è articolato per funzioni omogenee secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemEnte ai programmi approvati dal Consiglio ed i piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, le modalità di assunzione, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici e servizi comunali.
4. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali, alle valutazioni del Segretario comunale o del Direttore Generale se istituito e dei responsabili dei servizi, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, anche mediante processi di mobilità e di riconversione professionale. A tal uopo l'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
6. L'attività amministrativa del Comune, pertanto, si informa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai responsabili dei servizi al Segretario od al Direttore Generale se istituito.

Art. 54
Articolazione organizzativa

1. Le funzioni che l'Amministrazione comunale svolge direttamEnte e che non siano affidate alle Istituzioni o alla Aziende speciali sono svolte attraverso le seguenti quattro aree funzionali di attività:
a) Area Amministrativa;
b) Area Contabile;
c) Area Tecnica;
d) Area Vigilanza;
caratterizzate da funzioni finali ed articolate a loro volta in unità operative intermedie semplici.
2. Le aree sono affidate alla responsabilità di dipendenti di ruolo, in possesso della più alta qualifica funzionale presenti nell'area (VII q.f.), che coordinano lo svolgimento delle attività interne e compiono gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed assegnati.
3. Le aree e le loro eventuali ulteriori articolazioni sono determinate nell'assetto organizzativo dell'Ente, che, determina, altresì, le dotazioni del personale di ciascuna area, i compiti ed i poteri dei responsabili ad essi preposte.
4. Nell'attribuzione delle competenze ai responsabili dei servizi è da osservare il principio della distinzione fra funzione politica e funzione amministrativa in forza del quale agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico (determinazione obiettivi, programmi e priorità, verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite), ai responsabili delle aree spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
5. Con l'assetto organizzativo vengono stabilite inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra i responsabili dei servizi ed il Segretario comunale od il Direttore Generale, se istituito. Tale coordinamento deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente garantendo, nel rispetto della sfera di autonomia gestionale, la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

Art. 55
Tutela della professionalità

1. L'Ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione, a tal fine ricorre alle assunzioni dopo aver esaminato tutte le possibilità relative al personale già in organico.
2. L'inquadramento nelle qualifiche funzionali contrattuali conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'Ente.
3. L'inquadramento, inoltre, riconosce un livello di professionalità, ma non determina automaticamEnte l'affidamento di responsabilità su unità organizzative o la collocazione in posizione gerarchicamEnte sovraordinata ad altri operatori.
4. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro, secondo criteri di funzionalità e flessibilità organizzativa.

Art. 56
Compiti di responsabilità di area

1. Spettano ai responsabili delle aree i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e di vigilanza nonché l'adozione di atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (con riferimento anche agli artt. 19 e 27, comma 9, del D.Lgs. 25.2.1995, n°77 così come sostituito rispettivamEnte dal primo comma dell'art. 6 e dal primo comma, lett. c), dell'art. 8 del D. Lgs. 11.6.1996, n°336) fatte salve le competenze espressamEnte attribuite dalla Legge, dallo Statuto od altri organi.
2. I responsabili delle aree, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamEnte responsabili della traduzione in termini operativi dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi individuati con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico dell'Ente, e alla cui formazione partecipano, anche in contraddittorio, con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
3. Essi in conformità a quanto stabilito dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento organico, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e lavoro propri della struttura, da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione di beni strumentali necessari.
4. Fatte salve le competenze espressamEnte attribuite dalla legge e dallo Statuto od altri organi del Comune, spetta ai responsabili di area, e limitatamEnte alle materie di propria competenza:
a) la presidenza delle commissioni di concorso, con la gestione del procedimento, per il reclutamento del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
b) la presidenza delle commissioni di gara con la gestione del procedimento fino all'individuazione dell'aggiudicatario (per le spese in conto capitale la determinazione delle modalità di gara è di competenza dell'organo politico);
c) la stipulazione dei contratti e delle convenzioni, ivi compresa la conclusione dei contratti d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile, in base alla deliberazione che ne determina i contenuti fondamentali ai sensi dell'art. 56 della Legge 8.6.90 n° 142;
d) gli atti (determinazioni) di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio (ai sensi del comma9 dell'art.27 del D. Lgs 25.2.95 n°77, così come sostituito dall'art.8, comma 1, lett. c), del D. Lgs 11.6.96 n°336) in conformità agli atti di programmazione e previa deliberazione del competEnte organo di assegnazione di fondi ai singoli responsabili delle aree;
e) gli atti di gestione del personale nel rispetto delle norme vigenti in materia, ivi compresi, di concerto con il servizio personale, i provvedimenti di congedo ordinario e straordinario, irrogazione di censura e assunzione del personale secondo i criteri stabiliti dalla Giunta per urgenti necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici, o per garantire la continuità di determinati servizi all'utenza o per assicurare la funzionalità dello stabilimento termale "S. Elia";
f) l'emanazione di provvedimenti di autorizzazione, licenze, concessioni od analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, secondo criteri predeterminati dalla Legge, dai regolamenti, da atti generali o da deliberazioni comunali;
g) le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
h) gli atti costituenti manifestazioni di giudizio e/o di conoscenza, quali, rispettivamEnte, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché giuste le disposizioni della Legge 4.1.1968, n°15, autenticazioni e legalizzazioni;
i) rilascio dei pareri di cui all'art. 53 - comma 1 - della Legge 142/90 sulle proposte di deliberazione;
j) gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi quali, ad esempio, gli ordini relativi a lavori, forniture, ecc.;
k) la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza;
l) la concessione di contributi finanziari nei limiti e secondo le modalità e criteri stabiliti prioritariamEnte in atti fondamentali di indirizzo dell'organo politico e nel regolamento di cui all'art. 12 della Legge 241/90;
m) la nomina di avvocati per la difesa delle ragioni del Comune e gli incarichi tecnici e professionisti per la realizzazione di opere pubbliche secondo le modalità e criteri stabiliti in atti fondamentali di indirizzo dell'organo politico;
5. Nell'ambito delle materie di propria competenza i responsabili dei servizi individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.
6. Il responsabile del servizio può attribuire, al personale assegnato nella stessa struttura inquadrato nella qualifica funzionale immediatamEnte inferiore, compiti e funzioni proprie in caso di assenza temporanea o di impedimento.
7. I provvedimenti emessi nelle materie per le quali in precedenza veniva adottato atto deliberativo da parte della Giunta comunale hanno la forma della "determinazione", e se comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
8. Le determinazioni sono raccolte e progressivamEnte numerate, nell'ambito di ciascuna area, in apposito registro annuale della cui tenuta risponde il responsabile del servizio.
9. Le determinazioni di cui al comma7, contemporaneamEnte al deposito dell'originale presso il registro di cui al comma 8, sono affisse all'albo pretorio, nella sede municipale, per 15 giorni consecutivi e dispiegano la propria efficacia dal momento dell'inizio della pubblicazione all'albo stesso. Le stesse, con cadenza quindicinale, sono rimesse, dal responsabile del servizio proponEnte, in elenco alla Giunta, al Segretario ed ai capigruppo consiliari.

Art. 57
Il regolamento degli uffici

1. Il regolamento generale degli uffici e dei servizi disciplina, nel rispetto della Legge quadro sul pubblico impiego e dei contratti collettivi nazionali:
a) gli organici, gli uffici, i modi di assunzione e di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
b) i procedimenti di costituzione, modificazione dello stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuno di essi compresi;
d) i criteri per la formazione professionale e d'addestramento;
e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
h) la durata dell'orario di lavoro giornaliero;
i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'Amministrazione, demandati al regolamento di applicazione della Legge 241/90.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche professionali e funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa. Si terrà conto al riguardo di quanto previsto nei contratti di lavoro. Per il reclutamento e l'indizione di concorsi si terrà conto delle leggi in vigore e dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36 del D. Lgs 29/93 e delle disposizioni stabilite nel D.P.R. 487/94, modificato dal D.P.R. 693/96.
3. La dotazione organica dei vari servizi è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnato ai vari settori, integrati e necessarie per il funzionamento. L'insieme degli organici dei vari settori costituisce l'organico generale.
4. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, vengono specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche ed il relativo trattamento economico.

Art. 58
Collaborazione esterna

1. In caso di carenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente il Sindaco può stipulare contratti a tempo determinato di dirigenza a persone esterne scelte tra professionisti di comprovata esperienza. Tali contratti sono stipulati in misura non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'Ente e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il trattamento economico, equivalEnte a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità "ad personam" commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto.
2. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilirà i limiti, i criteri e le modalità per la stipula dei contratti di cui sopra.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla Legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, purché l'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi in situazioni strutturalmEnte deficitarie, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
4. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi saranno individuate, altresì, le modalità per la selezione del personale (medico, paramedico e inserviEnte) per l'assunzione a tempo determinato per le esigenze stagionali correlate al funzionamento dello stabilimento termale.

Art. 59
Direttore Generale

Il Comune può, previa stipula di convenzione con altri comuni, istituire il Direttore Generale, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'organo politico.

Art. 60
Il Segretario comunale

1. Il comune ha un segretario titolare funzionario pubblico dipendEnte da apposita agenzia avEnte personalità giuridica di diritto pubblico;
2. Il Segretario viene nominato dal Sindaco e viene scelto tra gli iscritti all'albo nazionale articolato in sezioni regionali;
3. La nomina avrà durata corrispondEnte a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato;
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmEnte, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi;
5. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Coordina l'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti dei responsabili dei servizi cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla Legge può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con le osservazioni finali in merito alle proposte sottoposte all'esame.
6. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile del servizio competEnte, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari. Inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici delle norme sul procedimento amministrativo;
d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni secondo le norme del regolamento;
e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
f) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti relativi alle sue funzioni;
g) presiede la conferenza dei responsabili dei servizi onde coordinare l'attuazione degli obiettivi dell'Ente e definire le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del Comune;
h) esercita ogni funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco;
i) autorizza sulla base delle esigenze degli uffici e delle richieste dei responsabili dei servizi le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigneti del regolamento;
j) .
k) .
l) adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;
m) solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti dei responsabili dei servizi e dell'altro personale sulla base delle segnalazioni e relazioni dei responsabili dei servizi;
n) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
o) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
Il Segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.
7. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 61
Il Vicesegretario

1. È istituita la figura professionale del vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario comunale, da assolvere unicamEnte nei casi di vacanza, assenza od impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio;
2. Tale figura professionale verrà associata a quella già esistEnte di "Responsabile dell'ufficio finanziario", inquadrata nella 7ª q.f. D.P.R. 3 agosto 1990 n° 333, ottenendo così la nuova figura professionale di "Vicesegretario-Responsabile Ufficio finanziario" 7ª q.f. - D.P.R. 3.8.90 n°333;
3. Dopo l'entrata in vigore del presEnte Statuto si provvederà all'istituzione della figura professionale in sede di rideterminazione della pianta organica, con l'approvazione del regolamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 62
Recepimento normativa statale sul pubblico impiego

Il comune recepisce il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n°29 e successive modificazioni e, con le disposizioni ad esso applicabili, adegua nei termini prescritti i relativi regolamenti.

Art. 63
Servizio notifica atti

1. Il Comune assicura il servizio di notifica dei propri atti a mezzo dei messi notificatori. I messi notificatori possono anche notificare nell'interesse di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta al Comune, ove le richieste non siano numerose e possano essere svolte nel normale orario di servizio senza pregiudizio per la notifica degli atti del Comune;
2. Per esigenze eccezionali, il Sindaco può affidare le funzioni ad altro personale dipendEnte possibilmEnte della stessa qualifica funzionale. I referti dei messi comunali fanno fede fino a querela di falso.

Art. 64
Responsabilità civile degli Amministratori e dipendenti

1. Gli amministratori ed i dipendenti che per inosservanza di un dovere di ufficio connesso all'esercizio delle loro funzioni cagionino, mediante violazione di diritti, un danno ingiusto, per comportamento doloso o colposo, sono tenuti al risarcimento personale del danno causato;
2. Il danno può investire sia gli interessi della Pubblica Amministrazione sia gli interessi di terzi;
3. Gli Amministratori ed i dipendenti autori del fatto dannoso sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti;
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto e non si estende agli eredi;
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti di organi collegiali dell'Ente sono responsabili in solido, il PresidEnte ed i membri del Consiglio che hanno partecipato all'atto. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso;
6. Ove il comune corrisponda ad un terzo l'ammontare di un danno, si rivale contro il responsabile del fatto dannoso;
7. Sono fatte salve le eventuali azioni penali e/o disciplinari;
8. Il Segretario ed i responsabili degli uffici, che vengono a conoscenza direttamEnte, o a seguito di rapporto di subordinati, di fatti che diano luogo a responsabilità sono tenuti a farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicandone tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dell'ammontare dei danni.

Art. 65
Responsabilità amministrativa contabile degli amministratori e dei dipendenti

1. Gli Amministratori ed i dipendenti sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato se nell'esercizio delle funzioni loro assegnate dalle leggi e dai regolamenti cagionano un danno all'Amministrazione che si concretizza in una diminuzione patrimoniale dovuta ad una minore entrata, o per aver imputato all'Ente una maggiore spesa;
2. L'evento dannoso deve sempre essere ricondotto ad un comportamento doloso o colposo;
3. La competenza ad esercitare l'azione di responsabilità è del Procuratore Generale della Corte dei Conti.
4. Incorrono nella responsabilità contabile i dipendenti che abbiano maneggio di pubblico denaro e di beni dell'Ente;
5. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto e non si estende agli eredi.
6. È fatta salva l'eventuale azione penale e/o disciplinare.


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