COMUNE DI GALATRO
Statuto Comunale
TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
CAPO I
Competenze dei Comuni
Art. 66
Servizi comunali
1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità;
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti;
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge. Essi possono essere gestiti nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) in concessione a terzi;
c) a mezzo aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni;
e) a mezzo di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a prevalEnte capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
CAPO II
Gestione dei Servizi Pubblici comunali
Art. 67
Gestione in economia
1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale;
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamEnte elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.
Art. 68
La concessione a terzi
1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi;
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali;
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraEnte attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.
Art. 69
Le aziende speciali
1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistEnte rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposto anche a più servizi;
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale;
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il PresidEnte ed il Direttore;
4. Il PresidEnte ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, ai sensi dell'art. 13 della Legge 25.3.93 n°81 e dell'art. 32 - comma 10 - del presEnte Statuto. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consigliere comunale e di Revisore dei conti. Sono inoltre in eleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali e coloro che, quali amministratori, sono stati riconosciuti, anche in primo grado, da parte della Corte dei Conti, responsabili del dissesto finanziario dell'Ente;
5. Il PresidEnte ed il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di revoca da parte del Sindaco, ai sensi dell'art. 13 della Legge 25.3.93 n°81 e dell'art. 32 - comma 10 - del presEnte Statuto.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. È nominato a seguito di pubblico concorso;
7. Il personale da assegnare può essere scelto tra i dipendenti del Comune o assunto all'esterno ai sensi di Legge;
8. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della Legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;
9. Il Comune conferisce il capitale in dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali;
10. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione dei bilancio;
11. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto. Il consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla Legge ed alle presenti norme.
Art. 70
Le istituzioni
1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica;
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il PresidEnte ed il Direttore. Il numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento;
3. Per l'elezione e la revoca del PresidEnte e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 69;
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguEnte responsabilità. È nominato a seguito di pubblico concorso;
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presEnte Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti;
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali;
7. Il Revisore dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni;
8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.
Art. 71
Le società per azioni e le S.R.L.
1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o di s.r.l. a prevalEnte capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti;
3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o quote a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia ed alla Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrionale. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società;
4. I rappresentanti del Comune nel consiglio d'amministrazione, la cui composizione sarà stabilita dall'atto costitutivo della società, sono nominati e revocati dal Sindaco, ai sensi dell'art. 13 della Legge 25.3.93 n° 81 e dell'art. 32 - comma 10 - del presEnte Statuto.
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