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COMUNE DI GALATRO
Statuto Comunale


TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CAPO I
Programmazione


Art. 75
La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedEnte comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamEnte a consultazione degli organi di partecipazione popolare per ogni utile indicazione.
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla Legge, è deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
5. Il consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presEnte, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 76
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. ContestualmEnte al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi.
3. Il programma comprende, relativamEnte alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, l'indicazione circa le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmEnte in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedEnte articolo, contemporaneamEnte al bilancio annuale.

CAPO II
L'autonomia finanziaria


Art. 77
Le risorse per la gestione corrEnte

1. Il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte dei procedimenti, l'efficiEnte ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta comunale assicura all'ufficio tributi del Comune la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedEnte comma.
4. L'autonomia finanziaria del Comune è fondata su certezza di risorse proprie e trasferite ed è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ed imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. i trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziarie devono garantire i servizi pubblici ritenuti necessari per la comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
6. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
7. La Regione assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

Art. 78
Uscite

1. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Senza tale apposizione i provvedimenti sono nulli di diritto ai sensi dell'art. 55, comma 5, della Legge 8.6.90 n° 142;
2. L'Ente è tenuto ad osservare l'obbligo dell'equilibrio gestionale del bilancio. A tal fine, all'atto della predisposizione dello schema di bilancio ed in tutte le fasi successive di esecuzione dello stesso, l'ufficio finanziario dovrà garantire la costante coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quella dei provvedimenti assunti dai responsabili dei servizi, nonché con i documenti giustificativi allegati agli stessi.

Art. 79
Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono;
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge al altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite;
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

CAPO III
La conservazione e gestione del patrimonio


Art. 80
La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale;
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative;
4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamEnte il revisore dei conti e procede all'adozione del provvedimento ove questo esprima parere favorevole;
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e della Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente;
6. L'alienazione dei beni immobili avviene di regola, mediante asta pubblica secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 12 della Legge 15.5.97 n°127;
7. I beni demaniali ed il patrimonio disponibile possono essere concessi in uso, privilegiando l'associazionismo cooperativistico giovanile, con deliberazione consiliare, previo pagamento di un canone fissato nella delibera di concessione.
8. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, fitti, lasciti, donazioni devono essere impiegati prioritariamEnte nella manutenzione e nel miglioramento dei beni Comunali e l'eventuale residuo nella estinzione di passività onerose.

CAPO IV
La revisione economico finanziarie ed il rendiconto della gestione


Art. 81
Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti viene eletto dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con voto palese, prescelto in conformità a quanto dispone l'art. 57 della Legge 8 giugno 1990 n° 142;
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico;
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presEnte Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente;
5. Il Revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamEnte al Consiglio comunale;
6. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo. Inoltre esprime parere sulla proposte di bilancio di previsione e sui documenti allegati, sulle variazioni di bilancio;
7. Il Revisore ha diritto ad un compenso entro i limiti stabiliti dalla Legge. Tale compenso sarà determinato contestualmEnte alla nomina. In caso di variazioni, nel corso del triennio di nomina, nei limiti massimi stabiliti dalla Legge, il consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri può rideterminarlo.
8. Non può essere eletto revisore colui che, quale amministratore, è stato riconosciuto, anche in primo grado, dalla Corte dei Conti, responsabile del dissesto finanziario dell'Ente.

Art. 82
Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio;
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttvità ed economicità della gestione;
4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presEnte, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

CAPO V
Appalti e Contratti


Art. 83
Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni, ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti;
2. Per gli appalti e le forniture di cui al precedEnte comma, di regola, l'Ente procede mediante licitazione privata o mediante pubblici incanti. È ammesso il ricorso alla trattativa privata:
a) quando l'asta pubblica o la licitazione privata siano deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
b) quando si tratti dell'acquisto di cose che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
c) quando si debbono prendere in affitto locali destinati a servizio o ad uffici del Comune;
d) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraEnte;
e) quando ricorrono altre eccezionali o speciali circostanze;
f) per forniture e lavori di modesta entità e comunque quando il relativo importo sia inferiore a lire 5.000.000 (Cinquemilioni).
Per lavori e forniture che implichino particolare competenza o l'applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può essere eseguita la procedura dell'appalto-concorso, secondo le norme della contabilità dello Stato;
3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:
a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraEnte, ammesse dalle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari ed i motivi che ne sono alla base.
4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigEnte nell'ordinamento giuridico;
5. Per la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa interviene, in rappresentanza del Comune il Responsabile del servizio interessato, a norma dell'art. 51 - commi 3 e 3bis - della Legge 8.6.90 n°142, per come sostituito e integrato dall'art. 6 - commi 2 e 3 - della Legge 15.5.97 n°127. Per la stipulazione dei contratti con rogito notarile interviene, in rappresentanza del Comune, il Responsabile del servizio interessato.

CAPO VI
Il controllo della gestione


Art. 84
Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione;
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati;
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione;
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamEnte al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.


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