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COMUNE DI GALATRO
Statuto Comunale


TITOLO VIII
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI


Art. 87
La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunitā locale;
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti;
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
4. Il Comune, nell'attivitā programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 88
La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attivitā programmatoria con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale;
2. La compatibilitā degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, č accertata dalla Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attivitā e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 89
La Comunitā Montana

1. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Comunitā Montana Versante Tirrenico Settentrionale, che assicura la copertura degli oneri conseguenti;
2. Il Comune collabora con la Comunitā Montana per la realizzazione, sulla base dei programmi, di attivitā e di opere di rilevante interesse della stessa, sia nei settori produttivo, economico e turistico, sia in quelli volti a valorizzare il patrimonio montano.


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