Nella missiva inoltre la stessa metteva in evidenza la necessità di un ampliamento del progetto, per il tratto del torrente che attraversa Galatro ed a monte almeno a partire dalla diga. Ella sollecitava poi i destinatari dell’istanza a procedere all’accertamento di eventuali lacune nei lavori effettuati sul sopraindicato fiume rispetto a quanto previsto ed a disporre un ampliamento di tali opere.
Recentemente il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) con cortese solerzia in riscontro alla suddetta epistola inviava alla sottoscritta una raccomandata A/R nella quale dichiarava, tra l’altro, che «l’impresa aggiudicataria dei lavori ha eseguito le opere così come previsto in progetto e come successivamente disposto dagli atti tecnico-amministrativi redatti e regolarmente approvati in corso d’opera.»
Nulla lo stesso affermava in riferimento all’istanza di ampliamento dei lavori. Alla luce di tale dichiarazione, quindi, i lavori previsti sono stati completati.
Ma il fiume nelle condizioni in cui a tutt’oggi versa può considerarsi bonificato e messo in sicurezza? Ad avviso della scrivente solo in minima parte ed addirittura, forse, in misura inferiore rispetto ai suoi affluenti.
Alla luce di quanto sopra esposto sarebbe utile e necessario richiedere maggiori chiarimenti ed un'estensione dei lavori al competente Settore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, soprattutto per il tratto del fiume a monte del nostro borgo, dal momento che, come già la stessa ha affermato in precedenza e come d’altronde è noto, la vegetazione presente nell’alveo non tarderà a crescere e diramarsi nuovamente.
A tal fine la sottoscritta si dichiara disponibile anche alla costituzione di apposito comitato civico.
Di Antonio Sibio ho fatto il nome perché volevo che chi fosse interessato potesse leggere il suo articolo, ma come lui altri mi hanno scritto auspicando una svolta positiva nell’economia del paese, così come non sono mancate considerazioni pessimistiche da parte di alcuni galatresi: il dibattito da me sperato si è quindi acceso, anche se in forma privata o ristretta a pochi amici, visto che al momento non mi risulta che qualcuno abbia spedito le sue considerazioni al nostro giornale.
Da parte mia devo correggere l’informazione che avevo dato riguardo alla mia permanenza a Galatro, perché per motivi di organizzazione familiare non sarò in paese nelle date annunciate, ma solo dal pomeriggio di mercoledì 25/7 alla mattina di sabato 28/7. Per questa ragione, non avendo il tempo minimo necessario per parlare con qualcuno, elenco sinteticamente di seguito le mie idee per il percorso e per l’organizzazione di una eventuale “Mezza maratona delle terme di Galatro”, cosa che non dovrebbe essere difficile vista la bravura dimostrata dall’A.D.O.S. nel realizzare la “marcialonga 5 ponti”.
A parte il cambiamento della data della mia permanenza a Galatro, confermo quanto indicato nel mio precedente articolo, come l’utilità della pubblicità gratuita che darebbe al paese il collegamento per una Messa su radio Maria e la mia disponibilità a collaborare da Padova alla realizzazione di qualche progetto. In modo schematico si tratta di questo:
Logistica
Piazza G. Matteotti tendone x sponsor e vendita materiale sportivo; consegna pettorale e pacco gara giornata di sabato in locali del comune adiacenti alla piazza; pasta party e altre portate a pagamento sabato sera; intrattenimento musicale sabato sera; partenza corsa domenica; c’è acqua potabile nelle vicinanze;
Edificio scolastico via regina Margherita spogliatoi, consegna sacche e cabine wc nel cortile interno; c’è acqua potabile nelle vicinanze;
Viale A. Moro arrivo; Largo Montagna e Asilo x pasta party e altre portate a pagamento dopo corsa (la stessa location del sabato sera); acqua potabile nelle vicinanze; cabine wc lungo ‘saitta’.
Percorso: da via R. Margherita verso strada di campagna che porta al frantoio Curinga e prosegue fino distributore Larosa/ristorante Mylos; si prosegue per la sp41 fino alla Villa comunale per imboccare la strada delle terme e tornare in paese per via Stab. Balneare; si percorrono via S. Nicola, via Diaz e si rientra in via R. Margherita dopo aver percorso le vie del paese in misura tale da finire il primo giro oltre metà percorso perché al secondo giro si andrà dritti dalla villa al traguardo di viale A. Moro.
Utilizzando il percorso di campagna si chiuderebbe per poco più di tre ore solo la strada per Galatro e si metterebbero delle transenne solo su metà carreggiata del tratto tra lo sbocco del sentiero e la salita per Feroleto/Plaesano (poco più di 200 metri!)
Pubblicità
Giornali; tv;
altre maratone, anche Messina
Regolamento
Ambulanze, sorveglianza percorso, transenne e altro sulla falsariga dei regolamenti di altre maratone che si possono reperire su internet.
Contenuto pacco gara
Canottiera con due loghi: comune e terme. Sarebbero gradite perché in tutte le maratone danno magliette con maniche lunghe o corte.
Gestione manifestazioni estate termale
Anche se la stagione termale comincia in primavera e finisce in autunno, le manifestazioni turistiche di cui ho parlato nel mio precedente articolo potrebbero avere inizio con la “5 ponti” a metà giugno e finire a metà settembre con la mezza maratona.
Far coincidere la chiusura con la festa della Montagna? (seconda domenica di settembre).
E l’apertura con una festa per s. Antonio? (seconda/terza domenica di giugno).
Non mancheranno da parte di amministratori e semplici cittadini altre idee migliori o suggerimenti per aggiustare quelle che io ho manifestato!
Chiudo augurando a tutti delle buone vacanze e proponendo un’altra massima che mi è venuta ora in mente: le idee sono innumerevoli come i granelli di sabbia sulla spiaggia del mare, ma quelle realizzate sono come rare pepite d’oro.
In primo luogo voglio affermare con decisione che non entro nel merito delle questioni tra la Terme Service Srl ed il Comune di Galatro, in quanto questioni prettamente private e, pertanto, non mi compete alcun giudizio. L’esame della sentenza del Tar riguarderà solamente la decisione di ritenere infondate le doglianze per l’annullamento della delibera del Consiglio comunale n. 15 del 27 aprile 2017, pubblicata in data 3 maggio 2017, per l’assunzione della gestione diretta in economia delle Nuove Terme con annesso albergo di cui al punto 7) della Sentenza. Secondariamente aggiungo che, nonostante la mia opposizione a questa Amministrazione, sono favorevole alla gestione pubblica delle Terme, a condizione che vi siano trasparenza nella gestione e pari dignità per tutti i galatresi che dalle Terme attendono un’occasione di occupazione. Ed in ultimo, anche se può apparire ovvio, le sentenze si rispettano, anche se non le condividiamo nonostante questa sentenza sia, per alcune parti, il frutto di un copia e incolla, di cui darò dimostrazione a conclusione del presente intervento.
Quando ho letto la sentenza, nella parte in cui si dice “tale principio, peraltro, è stato trasfuso nell’art. 166, II comma, del nuovo codice dei contratti pubblici ai sensi del quale le amministrazioni sono libere di decidere il modo migliore per gestire … la prestazione dei servizi”, mi sono ricordato della frase che mi disse il consulente di una società: “se lo hanno fatto è perché si può fare”. In quella circostanza stavo disconoscendo una fusione per incorporazione in quanto operazione elusiva. L’episodio risale a quando c’erano le lire e al posto dell’Agenzia delle Entrate c’erano l’Ufficio IVA e l’Ufficio delle Imposte Dirette. In tale circostanza sia l’Ufficio delle Imposte Dirette che la Commissione Tributaria hanno condiviso le mie argomentazioni. L’inciso del Tribunale Amministrativo quando dice che le amministrazioni sono libere di decidere il modo migliore per gestire … la prestazione dei servizi ha la stessa portata della frase che mi disse il consulente.
Occorre, innanzitutto, chiarire la distinzione fra servizi pubblici a rilevanza economica e servizi pubblici privi di rilevanza economica in quanto tale differenza inciderà, poi, sulle forme di gestione.
Per quanto riguarda la rilevanza economica, questa viene mutuata dalla definizione di imprenditore, per cui possono essere considerati servizi pubblici a rilevanza economica quelle attività per le quali l’ente locale ha scelto un modello gestionale di carattere imprenditoriale, finalizzato alla produzione di utili che coprano almeno i costi di gestione (v. nota 1)”.
Per delimitare, invece, l’area dei servizi privi di rilevanza economica, si fa riferimento alla categoria dei cc.dd. servizi sociali, ovvero a quelle attività rivolte alla soddisfazione dei bisogni primari della persona, in base al disposto di cui all’art. 112 T.U.E.L. che contiene un richiamo ai “servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali (v. nota 2).
Chiariti i concetti, anche se in forma sintetica, fra servizi pubblici a rilevanza economica e servizi pubblici privi di rilevanza economica, facciamo un passo indietro per vedere cosa ha disposto la delibera del Consiglio comunale n. 15 del 27 aprile 2017. Con questa delibera il Consiglio Comunale ha deciso di gestire le Terme in forma diretta ed in economia.
La gestione in economia era regolamentata dall’art. 125 del D.Lgs 163/2006. Il ricorso alle procedure per spese in economia relative a servizi e forniture era consentito, ai sensi del comma 9 dell’art. 125, sino ad un importo di 137.000 euro, per le amministrazioni statali e sino a 211.000 euro, per tutte le altre amministrazioni. Il comma 10 prevedeva i casi tassativi in cui l’Amministrazione poteva procedere agli acquisti di beni e servizi in economia, elencando le seguenti fattispecie:
a) a seguito di risoluzione di precedente contratto;
b) per completare un’esecuzione di contratto in corso con prestazioni non previste e non inseribili nel contratto medesimo;
c) per prestazioni periodiche a seguito della scadenza del contratto e nelle more delle nuove procedure di scelta del contraente;
d) in caso di urgenza derivante da fatti oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per l’igiene, la salute pubblica, il patrimonio storico, artistico e culturale.
Come già ampiamente ribadito in più di una occasione dal sottoscritto, nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici sono scomparse le procedure in economia. Nel testo del nuovo Codice dei contratti non risulta essere presente un articolo o un comma o, comunque, una disciplina omologa a quella contenuta nell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006. In poche parole, il nuovo codice dei contratti perde per strada la regolamentazione delle procedure in economia. Né tale disciplina si potrà continuare a ricavare dal D.P.R. 207/2010, abolito con la vigenza del nuovo codice, salvo in via transitoria le disposizioni indicate dall’articolo 216 del medesimo nuovo Codice (su progettazione, lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, contabilità dei lavori e collaudi)”.
In particolare, per le forniture e i servizi, l’effetto che deriva dal nuovo Codice è la sparizione totale della disciplina delle acquisizioni in economia. Per quanto riguarda, invece, i lavori, resta una traccia nell’art. 148, ove al comma 7 si prevede: “L’esecuzione di lavori in economia è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all’importo di trecentomila euro, tanto in amministrazione diretta, che per cottimo fiduciario. Entro i medesimi limiti di importo, l’esecuzione in economia è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con i decreti di cui all’articolo 146, comma 4”.
Considerato quanto evidenziato, mi pare che il Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. staccata di Reggio Calabria e l’Avvocato della Terme Service Srl, sono stati superficiali sulla questione. Il punto focale della controversia, a mio avviso, non è la gestione diretta, di cui dirò in relazione a quanto riportato in sentenza dal Tribunale Amministrativo, ma la gestione in economia che, nel vigente articolato sui contratti pubblici, è sparita.
Nell’articolata sentenza del T.A.R. di Reggio Calabria, al punto 7) si legge, tra l’altro: “Come già correttamente rilevato da precedente giurisprudenza, all’indomani dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012 (il cui articolo 34, comma 20 — correttamente richiamato dalla difesa del Comune — stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica è ammessa la gestione con ciascuna delle modalità ammesse dall’ordinamento eurounitario, a condizione che sussistano “[i] requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta”), non sussistono più limiti di sorta all’individuazione da parte degli Enti locali delle concrete modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rispettivo interesse.
L’articolo 34, comma 20 del decreto-legge n. 179 del 2012 dispone che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.
Appare evidente che l’articolo citato fa riferimento all’affidamento, per il quale sono previsti tre diversi modelli di gestione del servizio:
1. l’affidamento ad un gestore privato, mediante il ricorso a meccanismi competitivi di apertura del mercato;
2. l’autoproduzione;
3. le società miste, a partecipazione pubblico privata.
Tralasciando l’affidamento al gestore privato e alle società miste, non oggetto della sentenza de qua, mi soffermo sull’autoproduzione. L’art. 5 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) esclude il ricorso al mercato mediante procedura ad evidenza pubblica nelle ipotesi in cui un appalto pubblico venga aggiudicato “a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato” quando:
a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi (società in house);
b) oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, previste dalla legislazione nazionale che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giudica controllata.
Appare chiaro che, non solo all’avvio del procedimento amministrativo ma anche alla sua conclusione, il Comune di Galatro non avesse i requisiti per l’affidamento, sia perché la gestione in economia è sparita e sia perché, a tutt’oggi, la famosa società in house, per la gestione delle Terme, non è stata ancora costituita.
Andando oltre, né il Tribunale Amministrativo né (e figuriamoci) la difesa del Comune fanno riferimento all’art. 13, comma 25-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 il quale dispone che “gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio”.
Provate, cari lettori, a visualizzare il sito dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali al seguente link: dati.mise.gov.it.
Vi risparmio la fatica, il Comune di Galatro non c’è, perché ancora non ha i requisiti richiesti per poter affidare le Terme alla società in house.
Ecco un altro motivo per cui il Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria o l’avvocato della Terme Service Srl ovvero entrambi, secondo lo scrivente, sono stati superficiali sulla questione.
L’ultimo motivo di questa trattazione ed anche, a mio parere, il più grave è il richiamo all’art. 166 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Occorre, innanzitutto, rilevare la collocazione dell’art. 166. Esso è stato collocato alla “PARTE III – Contratti di Concessione”.
La concessione di lavori pubblici è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici affidano l’esecuzione dei lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo (art. 5, par. 1, n. 1, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016).
La concessione di servizi è qualificata anch’essa come un contratto a titolo oneroso, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori, riconoscendo, a titolo di corrispettivo, unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione, in capo al concessionario, del rischio operativo legato alla gestione dei servizi (art. 3, comma 1, lett. vv, D.Lgs. n. 50/2016).
La distinzione tra l’appalto e concessione è agevole, posto che nel primo caso, il corrispettivo è costituito dal pagamento all’appaltatore, direttamente da parte del committente, dell’importo pattuito, consistente in una somma in denaro ovvero in altra utilità. Nel secondo caso, oltreché del prezzo concordato con il concedente, il diritto di gestione, a seconda dei casi, dell’opera o del servizio, consente al concessionario di percepire proventi dall’utente (sotto forma di pedaggio o di canone) per un periodo di tempo determinato.
Pur riconoscendo quanto affermato dal T.A.R., nel senso che l’art. 166 recepisce il principio, cosiddetto di “libera amministrazione”, contenuto nell’art. 2, dir. 2014/23/UE, secondo il quale le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione della prestazione in conformità al diritto nazionale ed europeo. In particolare, la disposizione stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme specifiche disciplinate per le concessioni dal decreto n. 50/2016. Questi soggetti sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Il recepimento disposto dall’art. 166 di questo principio ne rappresenta, tuttavia, una edizione ridotta, rispetto al principio Eurounitario: testualmente, infatti, esso risulta limitato alla scelta ed organizzazione della procedura per la scelta del concessionario, nonché alla scelta del modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi. In sostanza il decreto n. 50/2016 prevede, pur nella flessibilità delle forme di gara, che trovino applicazione alle procedure di concessione le disposizioni di cui alla parte I e II del Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. In sostanza si consente al soggetto pubblico di decidere se erogare direttamente all’utenza la prestazione, mediante apposito organismo in house con affidamento diretto (autoproduzione), o se affidarla ad altri (esternalizzazione), mediante il rispetto delle norme che costituiscono un confine oltre il quale non è possibile andare per il rispetto di quei principi generali enunciati nell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.
Concludendo, in sostanza, a mio avviso, il Tribunale Amministrativo Regionale non ha tenuto conto, nella sua sentenza:
i. dell’abolizione, dal D.Lgs. n. 50/2016, della gestione in economia;
ii.dell’assenza di una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato a cui dare l’affidamento delle Terme;
iii. della contraddittorietà in relazione all’articolo 34, comma 20 del decreto-legge n. 179 del 2012.
NOTE
1. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 28 maggio 2014, nr. 1356.
2. Consiglio di Stato, ad. plen. 30 gennaio 2014, nr. 7
BIBLIOGRAFIA
Francesco Caringella, Il sistema del diritto amministrativo, Dike Giuridica Edizione;
Francesco Caringella e Giuseppe De Marzo, La disciplina dei contratti pubblici, Woleters Kluwer;
Massimiliano Alesio, Marco Panato, Nicola Sperotto, Le procedure di affidamento. Guida Operativa al D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50, Woleters Kluwer;
Roberto Garofali e Giulia Ferrari, Codice dei contratti pubblici, Nel Diritto Editore;
Michele Corradino, Domenico Galli, Domenico Gentile, Maria Cristina Lenoci, Carlo Malinconico, I Contratti Pubblici, Woleters Kluwer;
Luca R. Perfetti, a cura di, Codice dei Contratti Pubblici Commentato, Woleters Kluwer.
Avevo anche anticipato che parte del punto 7) della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria risulta copiata da altre sentenze, con gli adattamenti al caso concreto delle Terme di Galatro, vi riporto, come promesso, le parti copiate ed i relativi link ove poter verificare personalmente.
1.
Dal punto “non sussistono più limiti di sorta all'individuazione da parte degli Enti locali” al punto “della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, risulta estrapolata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 15/3/2016 n. 1034 che potrete trovare al seguente link: www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze
2.
Dal punto “all'indomani dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012 (il cui articolo 34, comma 20 stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica è ammessa la gestione con ciascuna delle modalità ammesse dall'ordinamento eurounitario” al punto “Si intende con ciò rappresentare che, quand'anche risultasse fondato l'argomento secondo cui l'autoproduzione non fosse in realtà idonea ad arrecare effettivi vantaggi economici all'Ente”, risulta estrapolata dalla sentenza n.01034/2016 REG. PROV. COLL. e n.05848/2015 REG. RIC. del 14 gennaio 2016 emessa dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato che potrete trovare al seguente link: www.comune.rodigo.mn.it/download
C’è da aggiungere che le sentenze in questione sono state emesse sotto la vigenza del D.Lgs. 163/2006 e prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. Io un’idea su come siano andate effettivamente le cose ce l’ho. Mi auguro che chi di dovere ne prenda atto.
Sono trascorsi esattamente tre anni dal convegno sulla Diga sul Metramo, tenutosi a Galatro nel novembre 2015, durante il quale l’allora presidente del Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino, concessionario delle acque per l’uso irriguo, venne ad illustrare il suo progetto di realizzazione di una centrale idroelettrica che, previo abbandono delle opere di adduzione e canalizzazione verso l’altipiano della Ghilina del Comune di Galatro e attribuzione da parte della Regione della concessione per l’uso plurimo, avrebbe visto destinare le acque dell’invaso ad una utilizzazione prevalentemente industriale.
Di quel convegno è rimasto agli annali, anche perché interamente ripreso da un’emittente locale, il vivace (per usare un eufemismo) confronto avuto con il dott. Zerbi, al quale manifestai in modo molto chiaro la ferma opposizione mia personale e dell’intera amministrazione comunale galatrese ad ogni ipotesi progettuale che non prevedesse il completamento della galleria di derivazione (la cui costruzione è ormai bloccata da anni per un contenzioso tra il Consorzio e la ditta appaltatrice) ovvero la realizzazione di un’opera idraulica alternativa, di modo che fosse comunque garantita l’irrigazione delle centinaia di ettari di terreni agricoli della contrade montane e collinari dei comuni di Galatro, San Pietro di Caridà e Laureana di Borrello nonché l’uso potabile delle acque.
Non molti sanno, però, che proprio da quella sera iniziò una instancabile opera di sensibilizzazione nei confronti del Governatore Mario Oliverio affinché si rendesse conto dell’importanza che, per l’economia del territorio, avrebbe rappresentato l’ultimazione delle opere previste dal progetto originario, anche in considerazione del fatto che gran parte delle infrastrutture di canalizzazione dall’altipiano della Ghilina verso valle erano già state realizzate.
In tutta sincerità devo riconoscere che, fin dal primo momento, il Presidente Oliverio si è fatto carico del problema, investendo le strutture tecniche regionali (e in particolare gli ingegneri Pallaria e Pangallo) dello studio della problematica e della elaborazione delle opportune soluzioni tecniche, effettuando personalmente un sopralluogo nel giugno dello scorso anno e assumendo come propria priorità il reperimento dei fondi necessari per il completamento delle opere di canalizzazione e la piena valorizzazione di una risorsa strategica, rimasta per troppo tempo inutilizzata.
Ora, questa programmazione regionale, che ha ribaltato la proposta originaria del Consorzio di Bonifica, ha trovato concreto riscontro nel finanziamento di 26,5 milioni di euro, approvato all’unanimità nel corso della Conferenza Unificata dello scorso 8 novembre, per la realizzazione del progetto di “Completamento della galleria di derivazione dell’invaso della Diga Castagnara sul fiume Metramo, adduzioni dallo sbocco della galleria alle utilizzazioni intersettoriali, impianto di potabilizzazione (IPOT) di Laureana di Borrello, centrale idroelettrica” predisposto dalla Regione Calabria.
Si tratta di un passaggio decisivo, perché finalmente il governo ha messo sul piatto quelle risorse finanziarie la cui mancanza aveva fino ad oggi costituto l’alibi per l’immobilismo e il perseguimento di soluzioni al ribasso. E per questo devo tributare un sentito ringraziamento al Presidente Oliverio, visto che solo grazie a lui ed ai suoi collaboratori si è potuto registrare un risultato tangibile dopo anni di vacue promesse.
I miei capelli bianchi mi inducono, però, a non lasciarmi andare a facili trionfalismi, perché sono ancora innumerevoli gli ostacoli che possono frapporsi alla definitiva conclusione della partita.
Io sono convinto che il momento sia propizio e che oggi ci siano le persone giuste al posto giusto affinché il progetto di completamento possa essere realizzato in tempi ragionevoli. Ma in politica nulla è definitivo. Quindi occorre procedere con la massima tempestività alla stesura del progetto esecutivo e all’appalto delle opere, che potranno offrire anche sbocchi occupazionali alle maestranze galatresi.
Per questo non abbasseremo la guardia e continueremo a fungere da stimolo e da sprone, senza rivendicare meriti ma rispettando il ruolo e i compiti che ci sono stati affidati dai cittadini di Galatro. E lo faremo sin da subito, nel corso di una iniziativa pubblica che si terrà nei prossimi giorni, durante la quale il Presidente Oliverio verrà ad illustrarci il progetto finanziato e le ulteriori iniziative programmate dalla Regione per la completa valorizzazione della Diga sul Metramo.